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Indipendenti/persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro

Indipendenti e persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro

In determinate condizioni lei ha diritto ad un'indennità di perdita di guadagno dovuto alla chiusura della ditta, annullamento di manifestazioni, limitazione considerevole della propria attività, mancata custodia da parte di terzi per i figli, quarantena e come persona particolarmente vulnerabile.

Perdita di guadagno a causa della chiusura della ditta, annullamento di manifestazioni o limitazione considerevole della propria attività

Se ha subito una perdita di guadagno a causa della chiusura della ditta, annullamento di manifestazioni o limitazione considerevole della propria attività, avete diritto all’indennità per la perdita di guadagno.

Indennità, requisiti e domanda
Quali condizioni devono essere adempiute?

Gli indipendenti e le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro hanno diritto all’indennità se:

  • hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali;
  • non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e).
  • in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. L’attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se nel mese per il quale è presentata la richiesta la cifra d’affari è inferiore almeno del 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 e il reddito da lavoro soggetto all’AVS nel 2019 ammontava almeno a 10 000 franchi.

    La diminuzione del fatturato è la seguente:
    - 55% dal 17 settembre al 18 dicembre 2020
    - 40% dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021
    - 30% dal 1 aprile 2021 al 16 febbraio 2022

Quando inizia il diritto all’indennità?
Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

Quando cessa il diritto all’indennità?
Il diritto cessa il 16 febbraio 2022 o quando non si ha più una perdita di guadagno. In caso di perdita di guadagno nel settore delle maifestazioni il diritto cessa al più tardi il 30 giugno 2022.
In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

A quanto ammonta l’indennità?
Indipendenti:
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS su cui si basano i contributi d’acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Se è già stata percepita un’indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all’indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
L’indennità corrisponde all’80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all’AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri.

Com’è coordinata l’indennità con altre prestazioni?
Indipendenti che hanno dei salariati alle loro dipendenze, possono richiedere un’indennità per lavoro ridotto per i loro collaboratori. Per sé stessi devono invece richiedere questa indennità.

Come si ottiene l’indennità?
 Se siete membri della nostra cassa di compensazione, richiedetela tramite questo Modulo (318.756). Inviateci il modulo compilato per posta o via mail a eo@sva.gr.ch.

Se siete affiliati a un’altra cassa di compensazione, quella è la cassa competente.

Perdita di guadagno a causa della custodia dei figli

Se avete dovuto interrompere l’attività lucrativa poiché la custodia dei vostri figli di età inferiore a 12 anni e bambini/giovani fino 20 anni da parte di terzi non era più garantita, avete diritto all’indennità per la perdita di guadagno se al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa eravate domiciliati in Svizzera o esercitavate un’attività lucrativa in Svizzera.

Indennità, requisiti e domanda

Custodia dei figli

Se avete dovuto interrompere l’attività lucrativa poiché la custodia dei vostri figli di età inferiore a 12 anni da parte di terzi non era più garantita, avete diritto all’indennità per la perdita di guadagno. 

Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura o l’attività ridotta delle scuole, delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, oppure se la custodia è diventata impossibile, poiché era assunta da una persona che ha dovuto mettersi in quarantena.

I genitori di giovani con disabilità che ricevono un supplemento per cure intensive dell’AI hanno diritto all’indennità fino a che i figli compiono 18 anni e quelli di giovani che frequentano istituzioni o scuole speciali chiuse in seguito ai provvedimenti del Consiglio federale vi hanno diritto fino a che i figli compiono 20 anni. Per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e non ricevono un supplemento per cure intensive, il diritto all’indennità cessa invece quando i figli compiono 12 anni.

Indennità a causa di obblighi di custodia dei figli: quando e come?

Si ha diritto all’indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?
Quando è possibile lavorare da casa, in linea di massima non sussiste il diritto all’indennizzo. Salariate e salariati che attuano il telelavoro hanno diritto ad un’indennità qualora vi sia una perdita di guadagno effettiva e il datore di lavoro riduca di fatto il loro salario.

Si ha diritto all’indennità anche durante le vacanze scolastiche dei figli?
Durante le vacanze scolastiche i genitori non hanno diritto all’indennità. Se però la custodia pianificata non può essere disponibile a causa della quarantena, i genitori hanno diritto all’indennità.

Quando inizia il diritto all’indennità?
Il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto.

Quando cessa il diritto all’indennità?
Il diritto si estingue di fatto quando è stata trovata una soluzione per la custodia, l’obbligo di quarantena è stato revocato o la struttura di custodia è stata riaperta. Al più tardi il 16 febbraio 2022.

A quanto ammonta l’indennità?
Indipendenti:
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS su cui si basano i contributi d’acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Se è già stata percepita un’indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all’indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
L’indennità corrisponde all’80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all’AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri.

Entrambi i genitori hanno diritto all’indennità?
Ogni genitore che adempie le condizioni ha diritto all’indennità. Tuttavia, è versata una sola indennità per giorno di lavoro.
Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è competente un’unica cassa di compensazione, ovvero quella del genitore che fa valere il suo diritto per primo.

Ho diritto in ogni caso all’indennità?
Se percepite già prestazioni di un’altra assicurazione sociale o privata, non avete diritto alla presente indennità.

Ricevono l’indennità per la custodia dei figli anche i miei dipendenti?
Sì, cfr. sotto dipendenti.

Come si ottiene l’indennità?
Se siete membri della nostra cassa di compensazione, richiedetela tramite questo modulo (318.755). Inviateci il modulo compilato per posta o via mail a eo@sva.gr.ch.

Se siete affiliati a un’altra cassa di compensazione, quella è la cassa competente.

Perdita di guadagno a causa della quarantena

Se avete dovuto interrompere l’attività lucrativa per mettervi in quarantena per ordine delle autorità, avete diritto all’indennità per la perdita di guadagno.

Indennità, requisiti e domanda

Quarantena

Se avete dovuto interrompere l’attività lucrativa per mettervi in quarantena per ordine delle autorità, avete diritto all’indennità per la perdita di guadagno.

Indennità a causa della messa in quarantena: quando e come?

Per l’indennità non è prevista un’età massima: se sono adempiute le condizioni, il diritto sussiste anche in età pensionabile. Il diritto all’indennità sussiste solo in caso di messa in quarantena per ordine delle autorità. L’auto-isolamento non è sufficiente. 

A chi è destinata questa indennità?
L’indennità è destinata a persone che non sono loro stesse malate di coronavirus, ma si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata positiva al test.

Viaggi in regioni a rischio di contagio:
Non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona chi a partire dal 6 luglio 2020 si reca in un'area a rischio ai sensi dell’ordinanza Covid-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori e dopo il rientro in Svizzera si deve mettere in quarantena.

Segnalazione dall’app SwissCovid:
Se una persona si mette in quarantena avendo ricevuto una segnalazione dall’applicazione dell’UFSP «SwissCovid», il diritto sussiste solo se, dopo ulteriori accertamenti, la quarantena è ordinata dalle autorità. La semplice segnalazione dell’app non dà luogo al diritto.

Ho diritto all’indennità anche per il lavoro svolto da casa (home office)?
No, se potete lavorare da casa non avete diritto all’indennità. Inoltre al momento dell’interruzione dell’attività lavorativa dovevate essere domiciliati in Svizzera o esercitare un’attività lavorativa in Svizzera.

Quando inizia e quando cessa il diritto all’indennità?
Inizia il giorno in cui sono adempiute tutte le condizioni, quindi al più presto il 17 marzo 2020. Il diritto cessa al termine della quarantena, ma al più tardi il 2 febbraio 2022.

Eccezioni

  • Se la quarantena ordinata è iniziata tra il 13 gennaio 2022 e il 2 febbraio 2022 sussiste il diritto a un massimo di 5 indennità giornaliere.
  • Se la quarantena ordinata è iniziata tra l’8 febbraio 2021 e il 12 gennaio 2022 sussiste il diritto a un massimo di 7 indennità giornaliere.
  • Se la quarantena ordinata è iniziata prima dell’8 febbraio 2021 sussiste il diritto a un massimo di 10 indennità giornaliere.

Le indennità giornaliere devono essere percepite durante più giorni consecutivi.

A quanto ammonta l’indennità?
Indipendenti:
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS su cui si basano i contributi d’acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Se è già stata percepita un’indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all’indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
L’indennità corrisponde all’80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all’AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri.

Ho diritto in ogni caso all’indennità?
Se percepite già prestazioni di un’assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, non avete diritto all’indennità.

Come si ottiene l’indennità?
Se siete membri della nostra cassa di compensazione, richiedetela tramite questo Modulo (318.755). Inviateci il modulo compilato per posta o via mail a eo@sva.gr.ch.

Se siete affiliati a un’altra cassa di compensazione, quella è la cassa competente.

Perdita di guadagno per persone particolarmente vulnerabili

Se avete dovuto interrompere l'attività a causa di essere una persona particolarmente vulnerabile e se non potete svolgere la vostra attività lucrativa da casa (telelavoro), avete diritto all'indennità per la perdita di guadagno.

Indennità, requisiti e domanda

Persone particolarmente vulnerabili

Se avete dovuto interrompere l'attività a causa di essere una persona particolarmente vulnerabile e se non potete svolgere la vostra attività lucrativa da casa (telelavoro), avete diritto all'indennità per la perdita di guadagno.

Indennità come persona particolarmente vulnerabile: quando e come?

Quali condizioni devono essere adempiute?
Le persone che non sono state vaccinate e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:
• Ipertensione arteriosa
• Malattie cardiovascolari
• Malattie croniche delle vie respiratorie
• Diabete
• Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
• Cancro
• Obesità

La richiesta dell’indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l’appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio.

Si ha diritto all’indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?
Se l’attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha
diritto all’indennità.

Quando inizia il diritto all’indennità?
Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione ma non prima del 18 gennaio 2021.

Quando cessa il diritto all’indennità?
Le persone particolarmente a rischio hanno diritto a un’indennità solo fino al giorno in cui sono completamente vaccinate contro il Covid-19. Il diritto cessa al riprendere dell’attività, ma al più tardi il 31 marzo 2022. Per ogni mese è obbligatoria una nuova domanda.

A quanto ammonta l’indennità? 
Indipendenti:
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito soggetto all’AVS su cui si basano i contributi d’acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Se è già stata percepita un’indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all’indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

Persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
L’indennità corrisponde all’80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all’AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri.

Com’è coordinata l’indennità con altre prestazioni?
L’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l’avente diritto percepisce già prestazioni di un’altra assicurazione sociale o privata, non può far valere il diritto alla presente indennità.

Ricevono l’indennità come persona particolarmente vulnerabile anche i miei dipendenti?
Sì, cfr. sotto dipendenti.

Come si ottiene l’indennità?
 Se siete membri della nostra cassa di compensazione, richiedetela tramite questo Modulo (318.755). Inviateci il modulo compilato per posta o via mail a eo@sva.gr.ch.

Se siete affiliati a un’altra cassa di compensazione, quella è la cassa competente.

È possibile percepire un’unica indennità al giorno (1 indennità giornaliera).