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Informazioni sull'AI

Informazioni sull'AI

L’assicurazione per l'invalidità, obbligatoria a livello nazionale, permette ad assicurati invalidi di provvedere, completamente o in parte, al proprio sostentamento mediante provvedimenti d'integrazione. Se la (re)integrazione non è possibile o lo è solo in parte l’AI versa una rendita (parziale). L’invalidità è definita come incapacità al lavoro completa o parziale (o come incapacità di svolgere le occupazioni abituali), causata da un’infermità fisica, psichica o mentale.

Il danno alla salute è dovuto a un’infermità congenita, a una malattia o a un infortunio. Una rendita d’invalidità è concessa soltanto dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione. Il principio dell’integrazione è quindi chiaramente prioritario rispetto al versamento di una rendita.

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