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Indennità di paternità

Indennità di paternità

Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo di paternità. Durante tale congedo sussiste il diritto al risarcimento del mancato guadagno. Il massimo di 14 giorni retribuiti può essere utilizzato in modo continuativo o distribuito su singoli giorni.

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